La legislazione per la Professione di Restauratore

Fino ai primi decenni del Novecento la figura professionale del restauratore era assimilata talvolta agli artisti e talvolta agli artigiani. Attraverso alcune esperienze fondamentali del secolo scorso questa figura si è invece maggiormente connotata fino ad essere normata dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (oggi Ministero della Cultura) attraverso il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche e aggiornamenti D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n.62) e dalle leggi Regionali.
Il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 26 maggio 2009, n. 86 definisce i “profili di profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività̀ complementari al restauro o altre attività̀ di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”.
In particolare all’Articolo 2 si definisce così il profilo del Tecnico del restauro di beni culturali:
“1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità̀ della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.
2. Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.” (D.M. 26 maggio 2009, n.86, articolo 2, comma 1,2,3)

Il Codice dei beni culturali prevede che i restauratori si formino presso “Scuole di Alta Formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato” (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Parte II, Articolo 29, comma 9) mentre “la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni (Ibidem, comma 10).

Come soggetto formatore accreditato, AFOL Monza e Brianza ha istituito il corso di tecnico per il restauro di beni culturali lignei secondo le direttive della Regione Lombardia contenute nel D.d.u.o. 15 febbraio 2013, n. 1228 “Regolamentazione dei percorsi abilitanti del tecnico del restauro dei beni culturali al sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009.
Il corso si svolge in tre annualità, con una durata complessiva minima di 2700 ore, “almeno il 60% di tale monte ore va destinato ad attività pratiche quali laboratorio/cantiere- scuola o altro. Una percentuale non inferiore al 60% delle attività tecnico didattiche deve essere svolta su manufatti quali cabili come beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali.”
Tale normativa definisce anche competenze, conoscenze e abilità richieste per il conferimento della qualifica.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio indica poi nella Parte V. Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore, articolo 182. Disposizioni transitorie le procedure di riconoscimento delle professionalità per tutti gli operatori del settore con qualifiche ottenute prima del 2001.